PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», nel rispetto della libertà della scienza e dell'insegnamento e con esclusione di ogni privilegio o discriminazione, promuove la ricerca nelle discipline umanistiche, individuate, in particolare, nelle scienze storiche, filologiche, archeologiche, storico-artistiche, demo-etno-antropologiche, giuridiche e politiche, nonché le tecniche ad esse applicate, e la diffusione dei relativi risultati. A tale fine adotta iniziative volte a:

          a) potenziare le istituzioni con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, aventi come fine principale la ricerca nelle discipline umanistiche, anche favorendo il coordinamento fra le stesse;

          b) favorire l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, in particolare, delle reti telematiche, per lo sviluppo della ricerca e la diffusione dei suoi risultati;

          c) promuovere l'informazione e la divulgazione, nelle loro diverse forme, degli esiti della ricerca nelle discipline umanistiche;

          d) favorire, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i rapporti tra le università, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado e le istituzioni di cui alla lettera a).

      2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università e altri enti pubblici e privati. Tali accordi e intese definiscono programmi, obiettivi, tempi e fasi

 

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di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse. Le iniziative che interessano materie di competenza anche del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dei beni e delle attività culturali sono adottate di concerto con i rispettivi Ministri.
      3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», finanzia altresì, in tutto o in parte, progetti di ricerca predisposti dalle istituzioni di cui al medesimo comma. Per accedere al finanziamento, le istituzioni devono dimostrare:

          a) la disponibilità di un rilevante patrimonio materiale e immateriale;

          b) una capacità di programmazione pluriennale delle attività di ricerca, anche nel quadro di programmi e progetti di ricerca cogestiti a livello nazionale e internazionale.

      4. I progetti di ricerca di cui al comma 3, ai fini dell'ammissione al finanziamento, sono valutati in base ai seguenti criteri, da applicare in ordine di priorità:

          a) relazione con attività di ricerca già svolte dalla stessa istituzione che si siano rivelate efficaci;

          b) valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di proprietà o comunque nella disponibilità dell'istituzione proponente;

          c) presenza di un piano di diffusione dei risultati delle attività di ricerca;

          d) adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo delle attività di ricerca e la diffusione dei risultati;

          e) durata del progetto;

          f) numero delle istituzioni nazionali e internazionali coinvolte e capacità di realizzare reti di ricerca;

          g) dimensione internazionale del progetto;

 

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          h) progettazione e realizzazione di azioni formative contestuali o successive alle attività di ricerca.

      5. Le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione degli stessi e di assegnazione dei contributi sono determinate con regolamento del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Il Ministro presenta ogni tre anni, a decorrere dall'anno 2009, una relazione al Parlamento concernente l'attuazione della presente legge. Nella relazione sono sinteticamente illustrati i singoli progetti di ricerca presentati, le motivazioni delle deliberazioni adottate dal Ministero in ordine al loro finanziamento e gli esiti dei progetti finanziati.

Art. 2.

      1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero, il Comitato per la cultura scientifico-umanistica, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è composto dal Ministro, che lo presiede, e da otto esperti nella ricerca in campo umanistico e nella diffusione dei suoi risultati, nominati dal Ministro stesso, dei quali tre designati rispettivamente:

          a) dal Consiglio universitario nazionale;

          b) dal consiglio scientifico generale del Consiglio nazionale delle ricerche;

          c) dal Ministro dei beni e delle attività culturali.

      3. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento relativamente alle attività previste dalla presente legge, nonché di valutazione dei risultati delle ricerche finanziate; i suoi membri durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

 

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Art. 3.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.